Art. 11.
(Agevolazione fiscale per l'acquisto di libri e di prodotti multimediali e per l'incremento della lettura).

      1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserita la seguente lettera:

          «e-bis) le spese per acquisto di libri e di prodotti multimediali nuovi, con esclusione di quelli pornografici, per un importo non superiore a 450 euro; tale limite è elevato di 250 euro per ciascun figlio a carico che frequenti la scuola secondaria o l'università e che non goda di altre forme di sostegno per l'acquisto dei libri scolastici o universitari;».

      2. Per l'attuazione della lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2007 e di 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. A decorrere dall'anno 2010 si provvede con appositi stanziamenti stabiliti in sede di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.